Apprendiamo e pubblichiamo la lettera che il Presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni ha scritto al Sindaco Massimo Bitonci e al Prefetto Dott.ssa Patrizia Impresa di Padova. Ammiriamo con orgoglio e soddisfazione che c’è chi combatte per la giustizia ed i diritti del mondo circense. Grazie Presidente anche a nome di tutto lo staff di Circus News.
L’Ente Nazionale Circhi scrive al sindaco e al Prefetto di Padova: “Illegittimo l’intendimento di vietare i circhi con animali”
LA LETTERA:
Preg.mo Signor Sindaco
Massimo Bitonci
Comune di Padova
protocollo.comune.padova@cert.legalmail.it
Al Prefetto di Padova
Dott.ssa Patrizia Impresa
protocollo.prefpd@pec.interno.it
La scrivente Associazione di categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all’A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che da statuto coordina, rappresenta e tutela i circhi italiani, e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Commissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il circo e lo spettacolo viaggiante, oltreché della Consulta per i problemi dello spettacolo in seno al predetto Ministero, apprende dagli organi di stampa che il Comune di Padova avrebbe – non si sa in base a quali riferimenti normativi – “deciso di vietare gli spettacoli circensi con animali in tutto il territorio comunale”, tramite “un’apposita modifica al regolamento comunale per la tutela degli animali” richiamandosi ad una non meglio precisata “battaglia di civiltà”.
Sul tema intendiamo essere molto chiari. La volontà di assicurare sempre migliori condizioni di benessere degli animali, non solo di quelli presenti nei circhi, che sono oggi una percentuale irrisoria rispetto a tutte le specie che convivono con l’uomo, rappresenta un obiettivo che i circhi per primi condividono e sono impegnati a mettere in pratica.
Tale finalità, per quanto riguarda i circhi (ma saremmo felici di sapere come l’Amministrazione comunale intenda attuare la stessa “battaglia di civiltà” per tutte le altre specie animali: allevamenti, vendita di animali da compagnia, tutela del benessere degli animali che convivono con l’uomo e che spesso sono sacrificati in angusti appartamenti: non vorremmo che il Comune pensasse di mostrare i muscoli nei confronti del settore che meno impatta con gli interessi, anche elettorali, dell’Amministrazione comunale) è resa concreta – a differenza di quanto la disinformazione e ignoranza dilaganti tendono ad accreditare – da un preciso quadro normativo e da controlli pressoche quotidiani che riguardano i circhi. Le imprese circensi sono infatti le più controllate, fra tutte quelle che impiegano gli animali: ad ogni cambio di città i circhi ricevono la visita dei servizi veterinari dell’Asl, e spesso anche di altri organismi preposti ai controlli. In caso di inadempienze e maltrattamento degli animali, i circhi non ricevono l’autorizzazione ad iniziare gli spettacoli.
Con la stessa chiarezza va ribadito che il quadro normativo vigente parla chiaro.
La legge che regola l’attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, la n. 337/68 – (G.U. 10/4/1968 n. 93), recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” – all’art. 9 stabilisce l’obbligo per i Comuni di compilare “un elenco delle aree comunali disponibili per l’installazione dei circhi” e “le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle Amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni di categoria”, e quindi l’Ente Nazionale Circhi per quanto riguarda le imprese circensi. “L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno”.
La citata legge n. 337 del 1968 all’art. 1 recita: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. E ciò vale per tutti gli spettacoli corrispondenti ai canoni della tradizione circense, nella quale devono ovviamente ricomprendersi gli spettacoli con animali di origine selvatica od esotica.
Nessuna limitazione è posta agli spettacoli con la presenza di animali, ed anzi nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337, approvato con Decreto interministeriale del 23.4.1969 e aggiornato con successivi Decreti interministeriali, i circhi equestri sono così definiti: “Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista”. Peraltro, i circhi con animali rappresentano il 99% dei circhi in attività in Italia.
Se lo Stato consente l’attività dei circhi, pare evidente l’illegittimità di un qualsiasi Regolamento, delibera Comunale o ordinanza sindacale, che si ponga in contrasto con le finalità specifiche proprie di leggi dello Stato. Sarebbe oltretutto illogico e contraddittorio che un Comune vietasse ciò che lo Stato promuove, per il semplice principio della gerarchia delle fonti del diritto.
Stante il chiaro tenore letterale delle norme, il Comune non può interferire sulle modalità di esplicazione dell’attività circense, la quale risulta peraltro essere sottoposta a norme specifiche anche di polizia veterinaria in tema di protezione degli animali circensi; norme legislative che non possono certo essere modificate, o parzialmente abrogate, né con un regolamento comunale che preveda la fissazione della modalità di concessione delle aree agli spettacoli circensi, né – a maggiore ragione – con un atto inibitivo dell’Autorità comunale.
L’esercizio dell’attività circense – dunque – non può essere soggetto a divieti laddove ricorra la presenza degli animali nelle proprie attività spettacolari (ved. T.A.R. Abruzzo – PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531), esercitata nel rispetto, ovviamente, del benessere degli animali medesimi.
Per le ragioni fin qui esposte, i provvedimenti emanati da Autorità Comunali, ed aventi ad oggetto sostanzialmente il divieto di spettacoli circensi con animali, impugnati dallo scrivente, sono stati annullati dai Giudici Amministrativi.
In particolare il T.A.R. dell’Emilia Romagna, più volte intervenuto sulla materia dando costantemente ragione ai circhi, ha stabilito: “… la vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti: L. 18/3/1968 n. 337, all’art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi. Oltre a ciò, si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto di impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente palese contrasto dell’ordinanza impugnata con tale specifica vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi”.
Ancora: “Secondo un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio pienamente condivide, nell’attuale vigente ordinamento giuridico, “se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali (v. T.A.R. Abruzzo –PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531)”.
La prima sentenza definitiva passata in giudicato è quella del T.A.R. di Trento, risalente al 2.3.1994 n.33/94. Numerosissime altre ne sono seguite: T.A.R. per la Puglia, T.A.R. per la Sicilia, tre pronunciamenti del T.A.R. Toscana, quattro del T.A.R. Emilia Romagna, T.A.R. Abruzzo, ecc.
Il T.A.R. Piemonte (sentenza depositata 2il 7 giugno 2013, N. 00828/2013) ha anche escluso che dalle Linee Guida C.I.T.E.S. si possa far discendere una limitazione ai circhi con animali: “Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l’installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di “concessione” (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), all’art. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato l’operatività dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva – tra le altre – proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, “sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2 della legge n. 150 del 1992 (e denominata “CITES”, acronimo dell’intitolazione inglese della già citata convenzione di Washington del 1973 –Convention on International Trade in Endangered Species)”.
La giurisprudenza ne ha desunto che, poiché il potere regolamentare delle Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l’attuazione della disciplina relativa al circo e allo spettacolo viaggiante risulta limitata per i Comuni all’individuazione delle aree destinate a tali attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321).
Anche varie Circolari del Ministero dell’Interno hanno definitivamente statuito che nemmeno “ragioni di ordine urbanistico o di pubblico interesse” possono essere all’origine di provvedimenti di mancata autorizzazione ai circhi, “per non arrecare grave danno economico agli esercenti, in ottemperanza al più volte ricordato art. 9” (circolare Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, 19.7.1995).
Oltre agli aspetti giurisprudenziali ve ne sono altri che meritano di essere accennati.
I circhi italiani sono impegnati ad assicurare sempre meglio il benessere degli animali che prendono parte agli spettacoli. L’Ente Nazionale Circhi ha adottato per i propri associati un Regolamento per il benessere degli animali (che è stato redatto con l’ausilio di veterinari ed esperti del comportamento animale) che indica precise modalità di mantenimento e stabulazione degli animali, alimentazione, cure, e verifica del loro benessere in base a standard scientifici oggettivi.
Verso gli animali non vengono attuate costrizioni e forzature: gli esemplari presenti nei circhi sono nati in cattività da più generazioni ed hanno sviluppato un comportamento diverso rispetto agli animali allo stato selvaggio, pertanto è falso che ci si trovi in presenza “di animali abituati alle foreste e alle grandi praterie” che in seguito vengono “costretti a vivere in spazi ristretti”, come si sente spesso ripetere. Le frequenti riproduzioni di felini e ruminanti all’interno dei circhi testimoniano il loro perfetto stato di salute fisico e psicologico. L’addestramento moderno non prevede “imposizioni”, perché è basato sul rispetto e la collaborazione fra uomo e animale, come confermato dai più insigni etologi e veterinari. L’addestramento circense è da anni oggetto di studio da parte di veterinari e direttori di zoo di varie città del mondo, e frequentissimi sono gli scambi di esperienze al riguardo.
Gli esercizi escludono fatica eccessiva e stress e da molti anni sono stati aboliti i numeri di orsi e primati, specie per le quali sarebbe stato più difficile garantire soddisfacenti condizioni di benessere.
Veri esperti di animali, come il prof. Alberto Simonetta (a lungo docente di Zoologia, Anatomia Comparata e Storia delle Scienze all’Università di Firenze, già membro della Commissione di studio per la conservazione della Natura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dei consigli d’amministrazione dei Parchi Nazionali d’Abruzzo, della Calabria e dello Stelvio, della Commissione Antilopi dell’International Union for the Conservation of Nature) attestano che “gli animali nati in cattività sono praticamente animali domestici, almeno se vivono a contatto con l’uomo fin dalla nascita”, che “il segreto dell’addestramento consiste nell’utilizzare tendenze naturali al gioco per ridirigerle secondo quello che è opportuno nel circo. E’ esattamente quello che si fa con gli animali domestici come cani o cavalli. Un animale sano, specialmente se è un mammifero di taglia media o grande, ha una naturale propensione al gioco”, e “il problema per la salute fisica e mentale dei mammiferi, tanto domestici che selvatici, è l’uso del tempo: vediamo continuamente dei poveri cani di grosse dimensioni confinati su un terrazzo. Ogni mammifero è “costruito” per lavorare, cioè cercare di procurarsi il cibo, mediamente per un certo tempo ogni giorno e riposare il resto del tempo. Le ore di addestramento e di spettacolo suppliscono precisamente a quelle che, in natura, lo stesso animale spenderebbe per guadagnarsi da mangiare”, per concludere: “Non vedo alcuna ragione per vietare spettacoli con animali di qualsiasi genere. I proprietari degli animali hanno un preciso interesse nel benessere delle loro ‘proprietà’ ed i bravi addestratori hanno in più un legame affettivo con i loro animali”.
Da ultimo, merita forse di essere ricordato che la difesa e valorizzazione del circo trova autorevoli testimonianze in alte rappresentanze istituzionali.
Rispondendo ad una lettera di Liana Orfei, l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato del circo come di un fenomeno “radicato nella tradizione e nella cultura del nostro Paese”, aggiungendo: “Seguiteremo ad ammirare l’arte circense come espressione di maestria ed eleganza, e ad applaudire gli artisti italiani che, a cominciare da lei, continuano a raccogliere grandi apprezzamenti in Italia e all’estero”.
In data odierna, ricevendo in udienza i circhi presenti a Roma, Papa Francesco ha affermato: “Voi siete fattori di bellezza, voi fate la bellezza e la bellezza fa bene all’anima, la bellezza ci avvicina a Dio, e in occasione di questo spettacolo di bellezza quante ore di allenamento ci sono, eh? ma andate avanti. grazie”.
Per tutte queste ragioni, nel rammentare che, ai sensi dell’art. 9 della L. 337/68, qualunque regolamentazione in tema di circhi deve acquisire il previo parere consultivo della scrivente, si precisa:
– un eventuale divieto ai circhi con animali si configurerebbe come illegittimo e gravemente lesivo degli interessi del settore, causando danni ingenti alle imprese;
– cagionerebbe una violazione palese del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 Cost. e del quadro normativo che regola l’attività dei circhi;
– porrebbe le premesse per la sussistenza di vizi del provvedimento tanto in termini di violazione di legge quanto di eccesso di potere, costringendo la scrivente a tutelare i circhi in ogni opportuna sede, anche a titolo di risarcimento per i danni eventualmente subiti. Non solo.
Siccome il quadro normativo e la giurisprudenza in materia non lasciano margini di dubbio, nel caso in cui l’Amministrazione comunale desse seguito alle volontà enunciate, la scrivente procederebbe senza indugio impugnando il provvedimento dinnanzi al competente T.A.R., e poi l’aggravio di spese posto a carico dell’Ente, alla competente Corte dei Conti al fine di valutare le responsabilità patrimoniali personali degli Amministratori Comunali.
Con la presente, infine, si chiede all’Ill.mo Prefetto di Padova, in qualità di rappresentante del Governo nell’ambito territoriale al quale si riferiscono i fatti oggetto della presente, nonché per le Sue funzioni di vigilanza sulle Autorità amministrative, di voler valutare l’opportunità di attivarsi al fine di evitare che l’Amministrazione comunale di Padova ponga in essere atti in contrasto con le vigenti leggi e che finirebbero per ripercuotersi pesantemente su imprese che hanno, invece, tutto il diritto di operare sull’intero il territorio comunale, compreso quello di Padova.
Ringraziando per l’attenzione e per la cortese collaborazione, e in attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti
Il Presidente
Antonio Buccioni