«Il Comune non può vietare il circo»

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GROSSETO. C’è una legge nazionale, in vigore da quasi cinquant’anni, che consente ai circhi di fare la propria attività, garantendo gli spazi nelle varie città. E ci sono numerose sentenze che chiariscono che un’ordinanza di un Comune non può vietare ciò che la legge dello Stato permette. Per questo Antonio Buccioni, presidente dell’Ente Nazionale Circhi, replica alla Lav e ai consiglieri comunali che chiedono che l’attendamento sia vietato.

«Curiosa idea di democrazia quella espressa dalla Lav – scrive in una nota –. “Oltre alle pressioni della Lav, anche più di cento cittadini hanno scritto al sindaco” dichiara il responsabile Lav di Grosseto, chiedendo al Comune di emanare un’ordinanza di divieto ai circhi con animali. Secondo la Lega Antivivisezione, dunque, basterebbero un’esigua minoranza rumorosa e le pressioni di un’organizzazione di parte per ottenere da un Comune la non applicazione dello legge dello Stato (la n. 337 del 1968), e la cancellazione di un’inequivocabile giurisprudenza consolidata in materia, che parte dal 1994 e arriva ai giorni nostri. Cento, ma nemmeno duecento o cinquecento cittadini, hanno il diritto di imporre agli altri 82 mila e più, un’ideologia fanatica che non esprime certo la maggioranza né del comune sentire dei grossetani e né, tantomeno, della maggioranza degli italiani. È davvero pericoloso che qualcuno pensi di dettare legge con il metodo della pressione, che rasenta la volontà di sopraffazione, perché questo si che significherebbe farsi beffe del sistema democratico. Sorvoliamo sulle denunce che piovono sui circhi ma che poi vanno provate nei tribunali».

«L’American Circus – spiega ancora – vanta un ammaestratore che porta il nome di Flavio Togni, il quale ha vinto tre Clown d’Argento e un Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo per i suoi numeri con gli animali, frutto di un lungo e attento ammaestramento in dolcezza. Nel merito, le linee guida Cites non possono essere evocate per introdurre divieti, come ha stabilito l’ultima sentenza (4 luglio 2012), in ordine di tempo, quella del Tar dell’Emilia Romagna, che ha cancellato l’ordinanza di un Comune emiliano che si era proprio richiamato alle linee guida Cites per introdurre il divieto agli spettacoli con primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci diurni e notturni: “Secondo un indirizzo giurisprudenziale che il collegio pienamente condivide, nell’attuale vigente ordinamento giuridico – scrive il Tar – è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali”.

Quella sentenza fa chiarezza anche sul ruolo delle associazioni animaliste. In corso di giudizio la Lav è infatti intervenuta ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non le era stato notificato quale soggetto controinteressato. Il Tar ha invece ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal circo Moira Orfei, anche in forza della seguente valutazione: “non risulta sufficiente, di per sé, la mera qualificazione di associazione che, come altre presenti sul territorio nazionale, tutela in via generale le specie animali, per assumere la veste di soggetto controinteressato in senso sostanziale nel giudizio proposto avverso tale divieto”. Ognuno al proprio posto e tutti rispettosi della legge, insomma».