L’amministrazione comunale di Campobasso aveva negato l’autorizzazione ad un circo, in quanto negli spettacoli sarebbero stati presentati anche gli animali, in base ad una ordinanza sindacale. Il circo fece ricorso al Tar che, nel 2006, accolse la sospensiva e adesso è arrivata anche la sentenza di merito, depositata l’8 novembre.
Scrivono i giudici che il diniego sulla base della presenza degli animali “è una motivazione incongrua, del tutto sganciata da un presupposto istruttorio e avulsa, persino, da una logica di intento protettivo degli animali”. E sviluppano ulteriormente il loro giudizio: “Invero, se mai da un ipotetico accertamento istruttorio fosse emerso che nel complesso circense vivessero in cattività animali tenuti in condizioni igieniche malsane, o addirittura vittime di maltrattamenti, ebbene in tal caso il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ben avrebbe potuto limitare, regolare o vietare l’attività circense. Viceversa, una generica regolamentazione – mediante ordinanza di divieto dell’uso degli animali nei circhi – del tutto sganciata da una attività istruttoria, motivata soltanto con ragioni di carattere astratto, peraltro riferibili alle posizioni dell’ideologia animalista, non solo non sortisce il risultato di proteggere gli animali del circo, ma – paradossalmente – potrebbe persino metterne in pericolo il benessere, se il blocco delle attività circensi producesse la conseguenza di impoverire le risorse necessarie al circo per l’assistenza degli animali“.
Prosegue il Tar: “Nella sua ordinanza, invero, il sindaco di Campobasso non individua una migliore soluzione alloggiativa e assistenziale per gli animali del circo, ma semplicemente invita – in modo neanche tanto sottinteso – il circo stesso a cercare ospitalità in altra città, dove le amministrazioni comunali siano più tolleranti verso l’uso degli animali negli spettacoli itineranti. La normativa citata dal sindaco nella sua ordinanza è del tutto inconferente, vale a dire insufficiente a supportare l’impianto dispositivo dell’impugnato divieto. La legge n. 473/1993 vieta il maltrattamento di animali, ma – come già osservato – nel caso di specie, non è provato che vi siano stati maltrattamenti del genere. La legge n. 150/1992 (con il DM 31.12.1979) regolamenta il traffico internazionale di specie selvatiche di animali ma, nella specie, ancora una volta fa difetto un principio di prova circa la violazione della disciplina”.
Un altro passaggio della massima importanza, contenuto nella sentenza, riguarda la Dichiarazione universale dei diritti degli animali, dalla quale l’animalismo fanatico e, purtroppo, non meno fanatici amministratori pubblici fanno discendere il divieto agli spettacoli con animali. Niente di più sbagliato, precisa il Tar Molise: “La Dichiarazione universale Unesco dei diritti degli animali del 15.10.1978, è un atto privo di carattere normativo, non avente cioè valenza cogente ma solo ottativa; nella parte in cui proclama, genericamente, che nessun animale debba essere “usato” per il divertimento dell’uomo, non necessariamente essa va interpretata come divieto di strumentalizzazione e abuso. Si consideri che, nell’interazione tra uomo e animale domestico, addomesticato e persino selvatico – stando ai principi più noti della zooantropologia – esiste una mutualità, un reciproco scambio tra esseri viventi posti in relazione fra loro, che può valorizzare la cooperazione anche in attività ludiche (lo spettacolo rientra in tali attività), a condizione che non sussistano, né sopravvengano condizioni di maladattamento o maltrattamento”.
Infine, dice ancora la sentenza, “non potrà essere il Comune a cambiare l’ordinamento con una semplice ordinanza contingibile…”. E considerato che “la normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l’impiego degli animali nei circhi”, ne discende che “il divieto preconcetto e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito – come nel caso di specie – in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l’installazione degli impianti circensi“.