Regolamento per la circolazione degli animali da circo

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REGOLAMENTO CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di pulizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 23, considerando quanto segue:

    1. E’ opportuno, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione degli animali contenute nel capitolo II della suddetta direttiva, norme sanitarie speciali per la circolazione degli animali da circo. Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ad esibizioni itineranti, fiere o esibizioni di animali, ma non alle istituzioni permanenti indicate nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.
    1. Ai fini della salute degli animali, è necessario che le autorità competenti possiedano informazioni esatte sui circhi e sulle fiere in cui sono presenti animali da circo, in particolare per quanto concerne gli spostamenti tra Stati membri. E’ pertanto opportuno richiedere che i circhi e le fiere in questione siano registrati in uno Stato membro e che ne vengano annotati gli itinerari.
    1. Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del loro Stato membro d’origine. Dovrebbe pertanto essere loro consentito di registrarsi nello Stato membro in cui abitualmente risiedono o in cui si trovano, anche se non si tratta dello Stato membro d’origine.
    1. Un’esibizione di animali include un unico animale o un numero limitato di animali tenuti principalmente a fini di spettacolo o esibizione pubblici e può avere gestione o proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro d’origine, ad esempio nell’ambito di un circo o quali attività su base individuale, come quelle svolte nei settori dello spettacolo o della cinematografia. E’ pertanto opportuno includere anche le esibizioni di animali nel campo d’applicazione del presente regolamento.
    1. I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera sono direttamente correlati alle specie animali che vi sono tenute. Si dovrebbe pertanto richiedere al personale operante nei circhi e nelle esibizioni di animali di annotare in appositi registri i dati pertinenti sulla presenza dei loro animali.
    1. E’ necessario agevolare i controlli sullo stato di salute degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in cui gli animali da circo si spostano all’interno della Comunità, è opportuno introdurre passaporti per questo tipo di animali, in cui si dovrebbero registrare tutte le informazioni sanitarie pertinenti, tra le quali i dati relativi ai controlli ufficiali e alle vaccinazioni.
  1. Le norme sanitarie per gli animali da circo possono basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione comunitaria in materia di salute animale per quanto concerne gli scambi intracomunitari di animali domestici tenuti in aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2) e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di pulizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (3).


Queste norme dovrebbero essere adattate ai problemi specifici che presentano le specie animali pertinenti quando vengono tenute in circhi e fiere, e la loro osservanza debitamente comprovata da un veterinario ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (4). 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/47. 

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128). 

(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1). 

(3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1). 

(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). 

(8) Le condizioni sanitarie e i documenti d’accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per la circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli equidi nella decisione 93/623/CEE della Commissione (2). Gli animali da circo di suddette specie dovrebbero pertanto rispettare le norme sanitarie e sui passaporti ivi previste. 

(9) A fini di coerenza, è opportuno consentire all’Irlanda, a Cipro, a Malta e al Regno Unito di applicare agli animali da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 92/65/CEE. 

(10) I provvedimenti di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (3). 

(11) Per garantire la completa tracciabilità degli animali da circo, è necessario registrare i movimenti intracomunitari di suddetti animali mediante il sistema Traces, introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4), nonchè rispettare le condizioni in materia di certificazione per gli scambi intracomunitari previste dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (5). 

(12) Si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire l’attuazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento. 

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione 
In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri. Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni di animali.
Il presente regolamento si applica fatte salve:

  • le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4;
  • le norme pertinenti in materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

 

Articolo 2

Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «circo», un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali;
    1. «animale», un animale delle specie elencate nell’allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d’intrattenimento o pedagogiche;
    1. «operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o un’altra persona su cui incombe l’intera responsabilità del circo;
  1. «veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE.

 

Articolo 3

Circolazione tra Stati membri 
Un circo può spostarsi in un altro Stato membro unicamente se è registrato in conformità all’articolo 4 e se sono rispettati gli articoli 8, 9 e 10. 

Articolo 4

Registrazione dei circhi 

    1. Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l’operatore circense presenta per iscritto una richiesta di registrazione all’autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova. L 279/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005. (1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4). 
      (2) GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72). 
      (3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1). 
      (4) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29). 
      (5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.
    1. Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente compie tutti i controlli necessari in conformità alle norme sanitarie previste dal presente regolamento.
  1. Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l’autorità competente rilascia:
    • un numero di registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al codice ISO dello Stato membro;
    • un registro degli animali presenti nel circo in conformità all’articolo 5;
    • un registro delle località in conformità all’articolo 6;
    • passaporti per gli animali in conformità all’articolo 7. 4. L’autorità competente tiene un registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3.

 

Articolo 5

Registro degli animali
Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato nell’allegato I e reca il numero di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio. 

Articolo 6

Registro delle località
Il registro delle località, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), è conforme al modello indicato nell’allegato II e reca il numero di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento di cui all’articolo 9. 

Articolo 7

Passaporti per gli animali

    1. A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme al modello di cui all’allegato III.
    1. A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all’allegato IV.
    1. I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003.
  1. Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE.

 

Articolo 8

Obblighi dell’operatore circense

    1. Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l’operatore circense provvede affinchè:
      • i registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente aggiornati;
      • tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati;
      • almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga informata dell’intenzione di quest’ultimo di spostarsi in un altro Stato membro.
    1. L’operatore circense provvede affinchè ogni animale presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma del presente regolamento.
  1. L’operatore circense provvede affinchè tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque anni.

Articolo 9

Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri

    1. Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a:
      • verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente nel circo è ricettivo;
      • nei dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo stato di buona salute;
      • verificare che il registro degli animali presenti nel circo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del controllo;
      • verificare che i passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati. 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/49
  1. Se tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono soddisfatte, il veterinario ufficiale dichiara che il circo è autorizzato a spostarsi nei dieci giorni lavorativi successivi, apponendo la propria firma e il proprio timbro nell’ultima colonna del registro delle località di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 10

Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri

    1. L’operatore circense, almeno quarantotto ore prima che il circo si sposti da uno Stato membro ad un altro, comunica all’autorità competente dello Stato membro di partenza le informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi intracomunitari in Traces.
    1. L’autorità competente dello Stato membro di partenza notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e alle autorità competenti di eventuali Stati membri di transito.
  1. Nel modello di certificato per gli scambi intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al punto I.31, relativo all’identificazione degli animali/prodotti, sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali presenti nel circo e nella parte II s’introduce un riferimento al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione L 279/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005

ALLEGATO I

REGISTRO DEGLI ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] (1) ___________ (1) Il registro deve avere il formato di un libro le cui pagine non sono sostituibili. A tal fine ogni pagina reca la firma e il timbro del veterinario ufficiale prima di essere rilasciato all’operatore circense. Il registro va conservato per almeno cinque anni. 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/51 

ALLEGATO II

REGISTRO DELLE LOCALITA’ PER UN CIRCO o UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] L 279/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005 

ALLEGATO III

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/53 L 279/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/55 L 279/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/57 L 279/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005 

ALLEGATO IV

PASSAPORTO PER VOLATILI E RODITORI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/59 L 279/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 279/61 L 279/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.10.2005