Circo Moira Orfei vs Senigallia: il TAR dà ragione ai circensi

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Il comune aveva rifiutato l’autorizzazione agli artisti intineranti perché usano animali nel loro show

La diatriba tra il Comune di Senigallia ed il Circo Moira Orfei finisce di fronte ai giudici del TAR che, dal canto loro, sembrano dare ragione su tutta la linea, ai circensi.

Il TAR di Ancona infatti, ha accolto il ricorso presentato dal Circo Moira Orfei che si era visto rifiutare l’autorizzazione di esibirsi nel Comune di Senigallia, con motivazione: ‘divieto agli spettacoli con animali‘. Per i loro spettacoli infatti, i circensi si avvalgono dell’utilizzo di tigri, leoni, elefanti, cammelli e zebre.

Il comune aveva negato l’autorizzazione al circo, richiamandosi al regolamento comunale sulla “tutela degli animali” vigente dal 2009. Il Tar, ha ribaltato questo divieto a favore degli artisti itineranti, stabilendo nel dettaglio che “come ritenuto da una condivisibile giurisprudenza (ex plurimis, TAR Bologna, II, n. 470/2012), l’esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzione normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché l’ordinamento costituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale“.

Precisa ancora il TAR: “In subiecta materia, la corretta attuazione del precetto di cui all’art. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell’adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all’esercizio di un’attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali“.

Il TAR rileva nel regolamento del Comune di Senigallia anche “una sorta di preconcetta ostilità nei riguardi dell’attività circense“: “Non si comprende perché il divieto posto dalla norma non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (quando costituisce dato di comune esperienza che proprio nel settore dell’ippica si registrano numerosi abusi a danno degli animali, quali ad esempio pratiche di doping anche nelle corse che si svolgono negli ippodromi autorizzati) e alle esposizioni agricolo-zootecniche (in occasione delle quali molto spesso gli animali sono costretti a permanere molte ore in gabbie di ridotte dimensioni e a subire analoghi stress). La verità è che nessuna attività che preveda l’impiego di animali è in sé “buona” o “cattiva”, la differenza essendo legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per l’animale, per cui l’unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni“.