Proposta di revisione legge sui circhi

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Vi proponiamo il testo della modifica della proposta di legge alla Camera dei Deputati in merito alle attività circensi. Invitiamo gli amici a commentare con i loro pareri e giudizi.
Art. 1.
(Princìpi).

1. La Repubblica riconosce il valore culturale, artistico, sociale e pedagogico del circo e ne tutela e promuove la tradizione e l’attività considerandolo componente importante e parte integrante della cultura nazionale ed europea.

 

Art. 2.
(Tutela e sviluppo delle attività circensi).

      1. In conformità alla presente legge, lo Stato, le città metropolitane, le regioni, le province e i comuni concorrono alla tutela e allo sviluppo delle attività circensi, promuovendone le forme produttive, distributive, di formazione e di ricerca secondo modalità di cooperazione finalizzate alla diffusione della cultura e dell’attività circensi.

 

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

          a) «attività circense», l’attività esercitata in forma itinerante da un’impresa per la presentazione al pubblico di uno spettacolo, che si svolge in una struttura stabile esclusivamente riservata a tale attività o sotto un tendone di cui l’impresa ha la disponibilità continuativa, nel quale si esibiscono principalmente clown, ginnasti acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e domestici ammaestrati;

          b) «circo equestre», la struttura o il tendone di cui alla lettera a), nonché tutti i veicoli e i beni strumentali all’esercizio dell’attività circense, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali;

          c) «circo ginnastico», la struttura e i beni di cui alla lettera b) riferiti all’esercizio di attività circensi senza esibizioni di animali;

          d) «arene equestri», la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati allo svolgimento di attività circensi all’aperto con prevalenza di esibizioni con cavalli o altri animali;

          e) «arene ginnastiche», la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati allo svolgimento di attività circensi all’aperto senza esibizioni di animali;

          f) «esibizioni acrobatiche di auto e di moto» la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati a esibizioni di abilità con veicoli a motore.

 

Art. 4.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare l’organizzazione dell’attività circense sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplina e tutela del nome del circo, in analogia alla tutela del marchio di impresa previsto dagli articoli da 2569 a 2574 del codice civile, nonché dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con divieto di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari;

          b) tutela della proprietà intellettuale degli spettacoli circensi, con estensione della norme in materia di diritto d’autore di cui all’articolo 2575 del codice civile nonché alla legge 22 aprile 1941, n. 633, a ciascuna prestazione artistica di cui si compone lo spettacolo;

          c) istituzione del registro dei direttori dei circhi;

          d) istituzione del registro delle persone responsabili dell’utilizzazione degli animali e indicazione dei relativi requisiti di idoneità. L’idoneità è accertata da una commissione costituita da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dal medesimo Ministero, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da due rappresentanti delle attività circensi designati dall’Ente nazionale circhi;

          e) istituzione di un elenco dei circhi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’interno, previo parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo, disciplinate dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e della Conferenza unificata. L’elenco è aggiornato annualmente con le medesime procedure;

          f) istituzione di un libretto tecnico e disciplina della sua tenuta al fine di assicurare la corretta dislocazione e il corretto montaggio delle strutture. Al fine, altresì, di garantire la semplificazione amministrativa e la velocizzazione delle pratiche, attribuzione del compito di verifica del corretto monitoraggio delle attrezzature in base al libretto tecnico a un funzionario e consequenziale soppressione della commissione di valutazione;

          g) riordino della disciplina della circolazione dei veicoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), con previsione di tariffe agevolate anche con riferimento all’acquisto di carburanti e disciplina agevolativa per i veicoli di lunghezza totale complessiva non superiore a 25 metri;

          h) sulla base della capienza delle strutture, del numero degli spettacoli realizzati annualmente, del numero delle persone stabilmente occupate e dell’ammontare dei relativi oneri assistenziali e previdenziali, previsione di:

              1) contributi in conto capitale per il risarcimento di danni subiti dalle imprese circensi in conseguenza di eventi fortuiti;

              2) contributi destinati a iniziative promozionali ed editoriali, nonché alla sistemazione di aree comunali ai sensi dell’articolo 8, comma 3.

 

Art. 5.
(Agevolazioni per l’attività circense).

      1. L’energia elettrica comunque impiegata per l’esercizio dell’attività circense è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale. 
      2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all’articolo 17, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) gli avvisi, anche luminosi o sonori, ovvero effettuati dalle imprese circensi su propri automezzi o su piccole strutture mobili di loro proprietà, concernenti spettacoli, trattenimenti e attrazioni offerti dai circhi»;

          b) all’articolo 45:

              1) al comma 2, lettera c), la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «superiori»;

              2) al comma 7, dopo le parole: «o sportive» sono inserite le seguenti: «, nonché di attività circensi»;

          c) all’articolo 49, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «g-bis) le occupazioni effettuate dai circhi a fini pubblicitari».

      3. Gli esercenti dei circhi sono compresi tra i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni. Agli stessi esercenti sono estese, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613. 
      4. All’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché culturali e di spettacolo».

 

Art. 6.
(Contributi dello Stato).

      1. Gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h) della presente legge, sono finanziati a carico della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata ai circhi e agli spettacoli viaggianti. 
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la quota del FUS destinata ai circhi e agli spettacoli viaggianti è suddivisa in due quote distinte destinate, rispettivamente, alle attività circensi e alle attività dello spettacolo viaggiante.

 

Art. 7.
(Organismi consultivi per le attività circensi e per lo spettacolo viaggiante).

      1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, disciplinata dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è soppressa ed è sostituita da due commissioni, rispettivamente denominate «commissione consultiva per le attività circensi» e «commissione consultiva per lo spettacolo viaggiante», cui sono attribuite le funzioni già proprie della citata commissione per i settori di rispettiva competenza. 
      2. La sezione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante della Consulta per lo spettacolo, prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è sdoppiata in due distinte sezioni rispettivamente competenti per i citati settori. Il Governo, con apposito provvedimento, apporta le modifiche necessarie al citato articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, al fine di adeguare le disposizioni ivi previste a quanto stabilito dal presente comma.

 

Art. 8.
(Aree comunali).

      1. I comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché i comuni di particolare interesse turistico individuati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall’Ente nazionale circhi approvano e pubblicano l’elenco delle aree, attrezzate con idonee infrastrutture, disponibili per le attività circensi, per le carovane uso abitazione e per i carriaggi. L’elenco è aggiornato ogni anno entro il 31 dicembre. 
      2. I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti possono promuovere un servizio comune ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
      3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e nelle more dell’attuazione dell’articolo 6, comma 2, i comuni possono richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l’assegnazione di stanziamenti destinati all’attrezzatura delle aree a carico di una frazione della quota del FUS riservata ai circhi e agli spettacoli viaggianti, individuata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la sezione per le attività circensi della Consulta per lo spettacolo di cui all’articolo 7, comma 2. 
      4. I comuni determinano con propri regolamenti le modalità di concessione delle aree di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sentito l’Ente nazionale circhi, nel rispetto dei princìpi della presente legge. 

      5. In sede di prima attuazione della presente legge, i comuni approvano gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e adottano i regolamenti di cui al comma 4 del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 4. 
      6. Qualora i comuni ritardino od omettano gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo si applica l’articolo 136 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
      7. La concessione di aree viene effettuata direttamente ai richiedenti titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 11, senza ricorso a esperimenti d’asta e a sorteggi.

 

Art. 9.
(Promozione dell’attività circense).

      1. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia loro conferita, promuovono la conoscenza del circo anche con attività didattiche e formative, che comunque non comprendono l’effettuazione di spettacoli presso le istituzioni stesse da parte di operatori del circo. 
      2. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative in favore dei degenti di strutture ospedaliere, con particolare attenzione per le strutture pediatriche, in collaborazione con i circhi. 
      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la «Giornata del circo» in collaborazione con l’Ente nazionale circhi. 
      4. Il Ministero per i beni e le attività culturali riconosce e sostiene finanziariamente l’attività didattica e professionale svolta dall’Accademia d’arte circense. Le regioni promuovono, in accordo con l’Ente nazionale circhi e con l’Agenzia generale italiana dello spettacolo (AGIS), specifiche iniziative di formazione professionale per gli operatori circensi. A tale fine si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano, rispettivamente, il contratto di formazione e lavoro, l’apprendistato e i tirocini formativi e di orientamento. 

      5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sostiene e promuove il Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC), con lo scopo di:

          a) formare e aggiornare le professionalità artistiche, tecniche ed organizzative degli operatori circensi, secondo princìpi di scambio con altre forme artistiche e di ricerca e in conformità alle linee guida della formazione circense;

          b) istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e delle arti affini e raccogliere materiali atti alla costituzione di un museo sulle attività circensi;

          c) mettere a disposizione di ricercatori, di studiosi e di studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

      6. Le regioni promuovono la costituzione di residenze per la produzione delle arti circensi, nonché di poli regionali per le arti circensi.

 

Art. 10.
(Norme sugli animali).

      1. Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi della loro incolumità. 
      2. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, per l’identificazione degli animali pericolosi, non si applica agli animali che da più generazioni vivono e si riproducono in cattività nel circo e intrattengono interrelazioni costanti con gli operatori circensi e con il pubblico, ed hanno pertanto perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute e l’incolumità pubbliche.

      3. È vietato ai circhi:

          a) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appartenenti alle specie indicate nell’allegato del regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008;

          b) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e di rettili che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche. Le specie predette sono identificate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell’ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996.

      4. Chiunque contravviene ai divieti di cui ai commi 1 e 3, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività circense per sei mesi, con l’ammenda da 260 euro a 1.550 euro e, in caso di recidiva, con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.160 euro a 2.580 euro nonché con la confisca dell’animale. 
      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione del presente articolo. In particolare, il regolamento prevede:

          a) le modalità per la tempestiva comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui al comma 2, con specificazione del numero, del sesso, dell’età e della precedente provenienza;

          b) le modalità e i parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e di trasporto per gli animali e per la loro stabulazione;

          c) idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell’utilizzazione degli animali, stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d).

 

Art. 11.
(Autorizzazioni).

      1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 4 della presente legge, l’autorizzazione rilasciata dal comune di inizio dell’attività circense ai sensi dell’articolo 19, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa verifica delle condizioni di igiene e di sicurezza da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1988, n. 3, ha efficacia per tutto il territorio nazionale e ha validità per un anno solare.

 

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri finanziari di cui all’articolo 6, quantificati in un milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 
      2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

Art. 13.
(Disposizioni finali).

      1. La presente legge si applica altresì alle arene equestri e ginnastiche, nonché alle strutture finalizzate alle esibizioni acrobatiche di auto e di moto.

      2. La legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata limitatamente alle disposizioni riferite ai circhi equestri. 
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.